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Tribunale di Ivrea: lo straniero regolare, anche non lungosoggiornante, ha diritto all’assegno per famiglie numerose

La vicenda risale a inizio 2012: A.M., cittadino angolano, presenta domanda al Comune di Castellamonte (Torino) per ottenere un assegno destinato a nuclei familiari con almeno tre figli minori. Cinque mesi dopo, però, la domanda viene respinta perché l'uomo, a parere degli uffici comunali, non avrebbe avuto il requisito indispensabile della cittadinanza italiana o comunitaria.

A.M. aveva presentato ricorso davanti al giudice del lavoro del tribunale di Ivrea: essendo titolare dal 2003 di un permesso di soggiorno di lavoro (regolarmente rinnovato), e avendo più volte fatto richiesta di permesso per lungosoggiornanti (permesso negatogli, per via del reddito troppo basso), riteneva di aver diritto a quell'assegno. Con sentenza del 25 luglio scorso, il giudice del lavoro Matteo Buffoni ha dato ragione al cittadino angolano, dichiarando discriminatorio il comportamento del Comune di Castellamonte che aveva negato l'assegno e condannando il Comune stesso a riconoscere l'assegno e l'Inps a erogarlo. L'Inps dovrà quindi corrispondere 1.760 euro per il 2012, oltre agli interessi, mentre a carico del Comune saranno le spese legali di 3.250 euro.

 

"L'ordinanza -  spiegano dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che ha dato pubblicità alla vicenda - apporta un ulteriore tassello alla complicata vicenda dell'assegno famiglie numerose: sinora la giurisprudenza aveva esaminato la questione quasi esclusivamente sotto il profilo del diritto dei lungosoggiornanti, e solo la Corte d'appello di Milano si era pronunciata (anche se in modo meno chiaro) sul diritto di un non-lungosoggiornante, anche in quel caso riconoscendo l'assegno".

Per il giudice di Ivrea l'assegno va collocato tra le prestazioni essenziali "destinate al sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare". Su questa base il magistrato ha applicato i principi elaborati da Corte Costituzionale e Cassazione in tema di prestazioni di invalidità, riconoscendo cioè la illegittimità del collegamento con un titolo di soggiorno che vincola la prestazione a un requisito di reddito e a un requisito di durata della residenza ben superiore a quella permanenza "non episodica e di non breve durata", cui fa riferimento la Corte Costituzionale. Per il giudice eporediese, dunque, sulla base della precedente sentenza della Suprema Corte, A.M. "non è uno straniero soggiornante sul territorio dello Stato per un breve periodo, o in violazione delle leggi in materia di immigrazione: non appartiene pertanto alla categoria delle persone che non contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici".

Reazioni caute, ma ovviamente tutt'altro che soddisfatte, quelle  che  trapelano  dal Comune. Viene fatto presente che gli uffici hanno svolto il proprio compito nel rispetto delle regole vigenti.

 

Fonte: Il Risveglio popolare