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Di fronte alla mancata accessibilità non c’è “insufficienza di fondi” che tenga: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con una Sentenza che ha posto fine alla lunga vicenda giudiziaria riguardante una donna con disabilità motoria, già Consigliera Comunale a San Paolo di Jesi (Ancona), alla quale le barriere avevano impedito di accedere all’edificio sede del proprio Municipio.

La Suprema Corte, infatti, ha rigettato il ricorso del Comune contro la precedente Sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva riconosciuto alla donna un risarcimento danni di 15.000 euro

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Sono state rese note nei giorni scorsi le motivazioni con le quali il Tribunale penale di Trento, con sentenza pronunciata il 15 maggio scorso, ha condannato il consigliere circoscrizionale di Trento, Paolo Serafini, per il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. aggravato dalle finalità di odio razziale di cui all’art. 3 della legge n. 205 /1993, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook un commento gravemente lesivo della reputazione dell’allora ministra dell’Integrazione Cecile Kyenge, invitandola a tornare “nella giungla dalla quale è uscita”.

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Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 6.6.2014 ( est. Carboni), ha ribadito il diritto di accesso ai concorsi pubblici per infermiere per tutti gli stranieri titolari di un permesso per lavoro, anche se non lungosoggiornanti, confermando cosi l’insufficienza della estensione introdotta con la ‘legge europea 2013’, che ha limitato l’accesso al pubblico impiego degli stranieri di Paesi terzi non membri dell’Unione europea ai soli lungosoggiornanti, ai familiari di cittadini UE e ai rifugiati e titolari della protezione sussidiaria. Questo sulla base della previsione normativa contenuta nell’art. 40 c. 21 del d.P.R. n. 394/99, applicativa dell’art. 27 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione), in base al quale “le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all’assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura”.

Fonte: ASGI

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La vicenda risale a inizio 2012: A.M., cittadino angolano, presenta domanda al Comune di Castellamonte (Torino) per ottenere un assegno destinato a nuclei familiari con almeno tre figli minori. Cinque mesi dopo, però, la domanda viene respinta perché l'uomo, a parere degli uffici comunali, non avrebbe avuto il requisito indispensabile della cittadinanza italiana o comunitaria.

A.M. aveva presentato ricorso davanti al giudice del lavoro del tribunale di Ivrea: essendo titolare dal 2003 di un permesso di soggiorno di lavoro (regolarmente rinnovato), e avendo più volte fatto richiesta di permesso per lungosoggiornanti (permesso negatogli, per via del reddito troppo basso), riteneva di aver diritto a quell'assegno. Con sentenza del 25 luglio scorso, il giudice del lavoro Matteo Buffoni ha dato ragione al cittadino angolano, dichiarando discriminatorio il comportamento del Comune di Castellamonte che aveva negato l'assegno e condannando il Comune stesso a riconoscere l'assegno e l'Inps a erogarlo. L'Inps dovrà quindi corrispondere 1.760 euro per il 2012, oltre agli interessi, mentre a carico del Comune saranno le spese legali di 3.250 euro.

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Niente fughe in avanti. Non basta un “semplice” permesso di soggiorno per accedere ai concorsi pubblici e non è una discriminazione mettere dei limiti all’assunzione di immigrati da parte dello Stato. Con una sentenza depositata ieri, la Cassazione ha respinto il ricorso presentata da una cittadina albanese contro il ministero dell’Economia, che nel 2011 aveva riservato cinque posti ai Monopoli di Stato a cittadini italiani e comunitari. Secondo la donna, che si era già vista respingere il ricorso in primo e secondo grado, quel bando era discriminatorio.

La sua tesi non è stata sposata dai giudici, secondo i quali, è la legge stessa a prevedere quelle limitazioni. La sentenza cita anche la legge europea 2013, quella che ha esteso l’accesso ai posti pubblici ai “cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo”, la cosiddetta “carta di soggiorno”.

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 Alcuni organi di stampa hanno diffuso la notizia che la Corte di Cassazione, con la sentenza 18523 del 2 settembre 2014, avrebbe escluso i cittadini non comunitari dall’accesso al pubblico impiego. Così riferita, la notizia è imprecisa e rischia di aumentare una situazione di confusione della quale sono gli stranieri a pagare le conseguenze. Da un anno, in forza delle modifiche disposte dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in attuazione delle norme dell’Unione europea, ed entrate in vigore dal 4 settembre 2013, la maggioranza dei cittadini non comunitari presenti sul territorio nazionale è ammessa, per legge, a partecipare ai concorsi pubblici per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni: si tratta dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dei titolari di permessi per protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria), nonché dei loro familiari e dei familiari di cittadini comunitari.

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Torino non garantisce a sufficienza il trasporto pubblico per i disabili. Il verdetto, non certo una carezza, arriva dal Tar del Piemonte, che qualche giorno fa ha chiuso il lungo contenzioso tra la città e alcune associazioni dei portatori di handicap, nato nel 2012, quando Palazzo Civico ha tagliato i buoni taxi, ovvero il servizio riservato a chi non può usare i mezzi pubblici: prevedendo di destinare taxi e minibus solo a chi non ha un posto auto riservato sotto casa e di aumentare le tariffe (la città, infatti paga solo una parte del servizio) in base al reddito. Fin qui, scrivono i giudici amministrativi, tutto bene, o comunque nulla da ridire: i Comuni - Torino compresa - assicurano i servizi compatibilmente con le risorse a disposizione. (…)

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Per l’Europa una legge nazionale che pone il limite dell’età massima di 30 anni per l’assunzione degli agenti della polizia locale è illegittima. Lo ha deciso la Corte Ue, sentenza nella causa C-416/13, bocciando la legge del principato delle Asturie. Nella causa si è costituito anche il governo italiano.

La direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al fine di combattere le svariate tipologie di discriminazione, vieta segnatamente, in materia d’impiego, ogni discriminazione direttamente o indirettamente fondata sull’età.

La Corte riconosce che la natura di talune funzioni degli agenti della polizia locale (vale a dire la protezione di persone e beni, la detenzione e custodia degli autori di atti criminosi e il pattugliamento a scopo preventivo) può richiedere un’idoneità fisica particolare. Ciò nondimeno, la Corte considera che nulla dimostra che le capacità fisiche particolari richieste per l’esercizio della funzione di agente della polizia locale siano necessariamente collegate ad una fascia di età determinata e non sussistano nelle persone che hanno superato una certa età. Di conseguenza, nulla consente di affermare che il legittimo obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti della polizia locale richieda di mantenere una certa configurazione delle età al suo interno, imponendo quindi di assumere esclusivamente dipendenti con età inferiore ai 30 anni. Per tale motivo, il limite di età fissato dalla legge delle Asturie costituisce un requisito sproporzionato.

Fonte: UNAR

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Il divieto di discriminazione è posto a tutela della dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di immagine. Lo ha affermato il Tribunale di Vercelli che ha condannato l’ amministrazione di Varallo e i due politici Gianluca Buonanno e Eraldo Botta a risarcire il danno morale a due cittadini.

La vicenda conclusa oggi con la Ordinanza del Tribunale di Vercelli (giudice dott. Giuseppe Fiengo) viene da lontano e con alcuni grandi cartelli fatti affiggere dall’allora sindaco Buonanno all’ingresso del Comune di Varallo recanti il “divieto di accesso” per i “vu ‘cumpra’ ” e per chi indossa il burqa.

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