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Con Decreto della Consigliera delegata n. 189/2023, la Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle attività di contrasto alle discriminazioni svolte attraverso il Nodo metropolitano contro le discriminazioni, ha approvato un avviso pubblico per la concessione di contributi rivolto a soggetti del terzo settore.

Nello specifico i contributi saranno stanziati per:

  • la realizzazione di progetti ed iniziative di informazione, sensibilizzazione ed empowerment orientate al riconoscimento e contrasto delle discriminazioni, da realizzarsi sul territorio metropolitano di Torino.
  • incoraggiare la progettazione condivisa tra i vari soggetti che operano con persone a rischio di discriminazione;
  • diffondere su tutto il territorio metropolitano informazioni relative ai servizi offerti dal Nodo e dai Punti Informativi per favorire l'emersione del fenomeno.

Le istanze devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 14/07/2023

Tutta la modulistica e le indicazioni per presentare i progetti sono disponibili sul sito della Città metropolitana di Torino..

Per informazioni: 

Ufficio Pari Opportunità e Contrasto alle discriminazioni
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tel. 011/861.6387-011/861.7830

A partire dal 2011 la Regione Piemonte, d’intesa con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e con gli Enti locali piemontesi, e in collaborazione con IRES Piemonte, ha promosso la costituzione di una Rete regionale con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime.

Riconosciuta sul piano legislativo dalla Legge Regionale 5/2016 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”, la Rete è articolata in 3 livelli con differenti soggetti e funzioni:

  • Centro regionale (1)
  • Nodi territoriali (8)
  • Punti informativi (oltre 160)

VIDEO INFORMATIVO E CONTATTI: clicca qui.

Chi subisce o assiste a una discriminazione sul territorio piemontese, può rivolgersi al Nodo territoriale più vicino o a un Punto informativo.

“La manifestazione del proprio pensiero sui social network, anche se inizialmente indirizzata ad una cerchia limitata di persone (gli “amici” di facebook) deve comunque avvenire nel rispetto del criterio formale della continenza e, ove sia accertato che abbia contenuti lesivi dell’altrui dignità, può integrare gli estremi della molestia discriminatoria se rivolta verso un determinato gruppo etnico, in quanto è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836 del 26 maggio 2023)

Così stabilisce la Corte di Cassazione intervenendo in una vicenda nata anni fa quando una giovane cittadina di Ivrea, destinata di lì a poco a candidarsi alle elezioni amministrative e a divenire poi assessore comunale, aveva messo in rete due post, nei quali insultava gli “zingari, non rom, ma zingari di merda, zecche e parassiti, capaci di spolpare tutto…” augurando loro “che una tagliola possa mozzarvi le mani..” e nel quale festeggiava la giornata dei rom chiamandoli “zecche che stanziano in campi abusivi…”.

ASGI, in quanto associazione legittimata dalla legge a promuovere giudizi contro le discriminazioni e le molestie razziali, aveva agito in giudizio, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Torino avevano rigettato il ricorso. 

La Cassazione ha ora cassato la sentenza della Corte d'Appello, affermando che la molestia discriminatoria vietata dalla legge sussiste non solo quando la denigrazione è rivolta esclusivamente alla etnia, ma anche quando l’etnia viene associata a comportamenti delittuosi; e che inoltre qualsiasi manifestazione del pensiero, anche a mezzo dei social, deve essere rispettosa del criterio della “continenza” e non può mai ledere l’altrui dignità.

Per maggiori informazioni sul sito di ASGI.

La Regione Piemonte ha pubblicato il nuovo bando finalizzato a sostenere progetti di rilevanza locale promossi da:

1. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

2. fondazioni del Terzo Settore

La Regione Piemonte delimita il campo d’azione agli obiettivi generali denominati:

  • porre fine ad ogni forma di povertà
  • promuovere un’agricoltura sostenibile
  • fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti
  • salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settorecon particolare riguardo a:

  • tutela dei minori in età scolare, accompagnamento delle loro famiglie finalizzato al superamento delle difficoltà che possono ostacolarne un sano e inclusivo sviluppo, con particolare attenzione ai minori disabili

  • interventi di accompagnamento e di inclusione a favore dei giovani Neet (fascia 15/29 anni)

  • soggetti dimoranti nei complessi di edilizia popolare, soggetti residenti in sistemazioni insicure o inadeguate, sfrattati e senza dimora, con particolare attenzione alle persone con disabilità

  • soggetti in percorsi di detenzione o in uscita dagli stessi, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Scadenza: 6 luglio 2023, ore 12.00

Maggiori dettagli e informazioni sul sito della Regione Piemonte.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2023, ha dichiarato illegittimo l’art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante la previsione del requisito di 5 anni di residenza in Regione per accedere agli alloggi ERP. La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza del 3 giugno 2022.

La vicenda ha origine da un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico che aveva presentato domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a seguito del bando approvato dal Comune di Genova per il 2020, in attuazione dell’art. 4 della legge reg. Liguria n. 10 del 2004. Come la legge, anche il bando prevedeva, fra i requisiti per partecipare all’assegnazione, la residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza in cui rientra il Comune di Genova.

La norma in esame risulta – secondo la Corte Costituzionale – del tutto simile a una disposizione legislativa della Regione Lombardia, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla stessa Corte con la sentenza n. 44 del 2020. 

“La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 44/2020 aveva impresso una vera e propria svolta, con l’affermazione di due principi: il primo è che alla pregressa residenza, di per sé considerata,  non può attribuirsi alcun valore prognostico circa la futura permanenza del beneficiario sul territorio regionale e dunque è irragionevole affidarsi a tale requisito per evitare un avvicendamento troppo rapido nell’assegnazione degli alloggi, essendo  evidente che la “stabilità futura” del richiedente dipende semmai proprio dal fatto di ottenere una casa e non certo  dalla pregressa permanenza; il secondo è che,  in ogni caso, un requisito di “radicamento  territoriale”, quand’anche fosse legittimo, non potrebbe mai prevalere sulla considerazione del bisogno, che è l’unico criterio che deve presiedere alle politiche sociali; con la conseguenza che qualsiasi “barriera all’accesso” basata su un requisito estraneo al bisogno, deve ritenersi illegittima.”

Scrive la Corte nella sentenza 44: “Il requisito della residenza protratta si risolve in una soglia rigida che porta a negare l’accesso all’ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli)», ciò che «è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale».

La Corte, oltre a richiamare la sentenza 44/2020 ha anche citato diverse altre pronunce: tra queste rileva  la sentenza n. 199 del 2022 (in materia di incentivi occupazionali) con cui la Consulta ha ribadito che, «se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d’identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è invece possibile che l’accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza».

Appare chiaro a questo punto come non sia più in alcun modo possibile premiare la mera durata della residenza nella Regione a discapito della considerazione del bisogno.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell'ASGI.

Sabato 15 aprile 2023 si terrà il Disability Pride Torino, una manifestazione che ha come obiettivo quello di celebrare l'orgoglio di essere come si è, rivendicare diritti acquisiti o ancora da conquistare e sottolineare il diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza. L'evento consiste in un corteo che parte dai portici di piazza Carlo Felice alle ore 14,30 (raduno dalle ore 14,00) e percorre tutta via Roma fino in piazza Castello, dove è stato allestito un palco per lasciare spazio agli interventi delle associazioni organizzatricisponsor e istituzioni.

Il Disability Pride è una manifestazione che nasce negli Stati Uniti negli anni '90 e vede le sue prime edizioni in Italia a partire dal 2015 (Ragusa, Milano, Roma, Bologna): arriva quest'anno anche a Torino, grazie a un coordinamento organizzativo di 15 associazioni e startup che si occupano di disabilità sul territorio torinese e piemontese, coordinate dalla cellula torinese dell'Associazione Luca Coscioni.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Torino, Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Politecnico, Università di Torino. 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito del Disability Pride Network e alla Pagina FB del Disability Pride Torino.

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha pubblicato il decreto 16 marzo 2023 del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro del lavoro e delle politiche socialiali concernente il riconoscimento delle associazioni ed enti legittimati a costituirsi in giudizio per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (legge 1 marzo 2006, n. 67, art. 4).

I requisiti per il riconoscimento dell'autorizzazione ad agire, da parte di associazioni ed enti, in nome e per conto dei soggetti che sono stati oggetto di discriminazione, sono definiti dal DPCM 2 dicembre 2020.

Sul territorio piemontese le associazioni ed enti legittimate ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni sono le seguenti:

  • A. N. F. F. A. S. Biellese Onlus (aderisce alla Rete territoriale biellese come Punto informativo contro le discriminazioni)
  • A. N. F. F. A. S. Onlus Torino
  • A. N. F. F. A. S. Onlus Tortona
  • A. N. F. F. A. S. Onlus Valsesia (aderisce alla Rete territoriale vercellese come Punto informativo contro le discriminazioni)
  • C.P.D. - Consulta per le persone in difficoltà OdV ETS Torino (aderisce alla Rete territoriale torinese come Punto informativo contro le discriminazioni)
  • UTIM - Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva OdV Torino
  • COORDINAMENTO Para-Tetraplegici del Piemonte Onlus Torino

L'elenco completo, aggiornato al 3 aprile 2023, è disponibile sul sito del Ministro per le disabilità.